IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 114 della Costituzione, che prevede che la  Repubblica
e' costituita dai comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane,
dalle regioni e dallo Stato e che i comuni, le  province,  le  citta'
metropolitane e le regioni sono enti  autonomi  con  propri  statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico degli enti locali», che  prevede  forme  associative  tra  enti
locali per la gestione e l'esercizio associato di funzioni e servizi; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,   in
particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che  le  stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi
e forniture facendo ricorso a centrali di committenza; 
  Visto l'art. 33-ter del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che istituisce l'Anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti  operante
presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture; 
  Visto l'art. 33, comma 3-bis  del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il quale individua i soggetti aggregatori tra i possibili modelli  di
acquisizione di beni, servizi e lavori  di  cui  devono  avvalersi  i
comuni non capoluogo di provincia secondo i termini  di  applicazione
indicati dall'art. 23-ter del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visti  gli  articoli  37  e  38  della  Direttiva  24/2014/UE   del
Parlamento europeo del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativi  alle
attivita' di centralizzazione delle committenze e  alle  centrali  di
committenza, nonche' agli appalti congiunti e occasionali; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»,  che  stabilisce  che  le  citta'  metropolitane  sono  enti
territoriali di area vasta e che, dal  1°  gennaio  2015,  le  citta'
metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 44 lettera c), della  citata
legge n. 56 del 2014, che prevede che le  citta'  metropolitane  sono
dotate  di  funzioni  loro  proprie  tra  cui  la   possibilita'   di
esercitare, di intesa  con  i  comuni  interessati,  le  funzioni  di
predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma  51  e  seguenti,  della  medesima
legge n. 56 del 2014 che, in attesa della riforma del titolo V  della
Costituzione  e  delle  relative  norme  di  attuazione,   disciplina
l'organizzazione e le funzioni delle province; 
  Visto, altresi', il comma 88 dell'art. 1, della citata legge n.  56
del 2014, per il quale la provincia  puo',  d'intesa  con  i  comuni,
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di  gara,  di
stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio  e  di
organizzazione di concorsi e procedure selettive; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
istituisce nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti,
operante presso l'Autorita' di vigilanza sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture l'elenco dei soggetti aggregatori di  cui
fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per  ciascuna
regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1,  comma  455,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto l'art. 9, comma 2, primo periodo del citato decreto-legge  n.
66 del 2014, il quale prevede che i soggetti diversi da quelli di cui
al comma 1 del medesimo art. 9 del predetto decreto-legge n.  66  del
2014, che svolgono attivita' di  centrale  di  committenza  ai  sensi
dell'art.  33  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
richiedono all'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici  di
lavori, servizi e  forniture  l'iscrizione  all'elenco  dei  soggetti
aggregatori; 
  Visto, altresi', il secondo periodo del medesimo art. 9,  comma  2,
del citato decreto-legge n. 66  del  2014,  che  stabilisce  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   la
Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti per  l'iscrizione  al
predetto elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali il carattere di
stabilita' dell'attivita' di centralizzazione, nonche'  i  valori  di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di  beni  e  servizi
con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi  ottimali
ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; 
  Visto il comma 3 dell'art. 9, del citato decreto-legge  n.  66  del
2014, il quale prevede che con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di  analisi  del  Tavolo
dei  soggetti  aggregatori  e  in  ragione  delle  risorse  messe   a
disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9,  dello  stesso
decreto-legge sono individuate le categorie  di  beni  e  di  servizi
nonche' le soglie  al  superamento  delle  quali  le  amministrazioni
statali, centrali e  periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e
scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto  aggregatore
per lo svolgimento delle relative procedure; 
  Visto l'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66  del  2014,
il quale stabilisce che le regioni  costituiscono  ovvero  designano,
entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore
secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art. 9 e che in  ogni
caso il numero complessivo  dei  soggetti  aggregatori  presenti  sul
territorio nazionale non puo' essere superiore a 35; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  che  sopprime
l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e
forniture,  trasferendone  i  compiti  e  le  funzioni  all'Autorita'
nazionale anticorruzione  e  per  la  valutazione  e  la  trasparenza
(ANAC), che e' rinominata Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  alla  definizione   dei
requisiti necessari per l'iscrizione al predetto elenco dei  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1 del citato art. 9 del  richiamato
decreto-legge n. 66 del 2014  secondo  quanto  previsto  dal  secondo
periodo del comma 2 del medesimo art. 9; 
  Considerata la disponibilita' dei dati  informativi  concernenti  i
contratti pubblici ai sensi dell'art. 7, comma  4,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  anche   attraverso
l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici; 
  Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione di cui al citato  art.
19 del predetto decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla  legge
n. 114 del 2014; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16
ottobre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto in attuazione  dell'art.  9,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  definisce  i  requisiti  per  l'
iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori di seguito  denominato
«elenco», di cui all'art. 9, comma 1 del medesimo decreto-legge,  dei
soggetti diversi da Consip S.p.A. e da una  centrale  di  committenza
per ciascuna regione qualora costituita ai sensi dell'art.  1,  comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  l'acquisizione  dei
beni e servizi. 
  2. Resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A.
e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove  costituita
ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9,  comma  5,  del
decreto-legge n. 66 del 2014. 
  3. Resta fermo,  altresi',  quanto  previsto  dall'art.  33,  comma
3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.